Alcune informazioni utili
Guida fiscale alla compravendita della casa
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo sito Fiscooggi la guida fiscale alla compravendita della casa. La guida si sofferma sulle novitą introdotte dagli ultimi provvedimenti legislativi, in particolare la legge n. 266/2005 (Finanziaria per il 2006) e il decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006.
Agevolazioni per la ristrutturazione edilizia
L'agenzia delle entrate ha messo on-line un file in formato pdf con tutte le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie aggiornato con la finanziaria 2007.
Agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizie
IMI Immobiliare Milano vi può aiutare anche in questo, chiedete.
Novitą ICI
Questa miniguida dedicata all' ICI vuole aiutarvi per quanto possibile alle novità 2007.
AREA EDIFICABILE
L' individuazione di un'area edificabile può essere differenziata. Il caso più semplice è quando l'edificabilità risulta dallo strumento urbanistico comunale.
In tal caso per saperese un'area è edificabile o meno è sufficiente richiedere un certificato di destinazione urbanistica.
Tuttavi a volte riuscire a stabilire se un'area si possa considerare edificabile o meno risulta più difficile e bisogna cercare di interpretare le varie norme legislative.
L' art. 5 bis del D.L. 11 Luglio 1992 stabilisce che "per la valutazione dell' edificabilità di aree, vanno considerate le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell' apposizione del vincolo preordinato all' esproprio".
Basti pensare ad esempio ad un fabbricato situato in un' area considerata non edificabile dallo strumento urbanistico comunale.
Se tale area risultasse però ai confini con una zona abitativa questa potrebbe godere di servizi pubblici per cui si potrebbe riconoscere che l' area stessa sia edificabile.
L' interpretazione contenuta nel decreto 203/2005 ha superato alcuni problemi interpretativi stabilendo che ai fini ici per area fabbricabile si intende l' area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi cioé in base elle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell' indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Da qui ne nasce che la base imponibili su cui applicare l' ici è rappresentata dal valore venale in commercio al 1° gennaio dell' anno impositivo avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all' indice di edificabilità alla destinazione d' uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con caratteristiche simili.
ESENZIONI ICI
Il decreto legislativo n° 504 prevede una serie di esenzioni per detemrinati fabbricati. Non pagano l' ici gli immobili posseduti da Stato, regioni, comuni, provincie, unità sanitarie locali ecc.
La circolare ministeriale n° 14/93 ha precistao che non pagano ici le caserme e le prigioni inagibili.
Ancora non scontano ici i fabbricati classificati nella categorie catastali da E/1 a E/9.
TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL' ICI
L' articolo 37 del D.L. 223 ha modificato i termini per il versamento ici. Per il 2007 infatti si prevede un cambio per la data di versamento.
La prima rata pari al 50% non si verserà più entro il 30 giugno ma entro il 16 di giugno. La seconda rata di dicembre sarà da versarsi entro il 16 dicembre.
Come prima il contrbuente può decidere se pagare in un' unica soluzione entro il 16 dicembre.
ICI E F24
Il comma 55 dell' art. 37 del D.L. 223 introduce la possibilità per tutti i contrubuneti di pagare l' ici attraverso il modello F24.
Tutti i contribuenti pertanto dal 1° maggio 2007 avranno la possibilità di compensare il debito ici utilizzando ad esempio il credito irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi.
DICHIARAZIONE ICI
Si prevede anche l' eliminazione della dichiarazione ici.
Fin' ora la dichiarazione era obbligatoria per chi acquistava un immobile o se il fabbricato oggetto d'imposta subiva delle variazioni di consistenza in aumento per cui ne conseguisse un aumento di imposta.
La nuova normativa prevede l' abolizione di questo obbligo anche se non da subito.
Si potrà non presentare più la dichiarazione ici quando gli enti comunali avranno accesso in tempo reale ai dati catastali attualmente ancora gestiti completamente dall' agenzia del territorio (catasto).
Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali rimane in vigore l' obbligo della dichiarazione ici.
Quindi diciamo che ancora per un pò di tempo la dichiarazione ici rimarrà in vita.
IMMOBILI DI CATEGORIA B
Gli immobili che rientrano nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche ecc.) hanno subito un aggiornamento per quanto riguarda il loro valore catastale.
Le rendite catastali di tali immobili hanno subito una rivalutazione del 40% in più.
Quindi per trovare il valore catastale degli immobili bisognerà moltiplicare la rendita catastale che trovate nelle visure catastali per 140.
ICI tramite il modello F24
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 26/04/2007, dal 1° maggio 2007 sarà possibile effettuare versamenti con modello F24 per pagare l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti i comuni del territorio nazionale.
Al riguardo, a partire dal 2 maggio 2007, tutti gli intermediari della riscossione sono obbligati ad accettare i versamenti effettuati con le modalità del modello F24 (Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
A tal fine, l’elenco dei codici catastali relativi a tutti i comuni del territorio nazionale, già presente sul sito www.agenziaentrate.gov.it per il pagamento dell’oblazione per gli illeciti edilizi, avrà validità anche ai fini del pagamento dell’Imposta comunale sugli immobili.
Inoltre, l’aggiornamento del software di controllo relativo alle rendicontazioni contabili, ad uso degli intermediari, sarà pubblicato entro il 26 aprile p.v.; contestualmente verrà reso disponibile, ad uso esclusivo degli stessi intermediari, un archivio contenente i codici tributo ICI associati a tutti codici catastali, con i formalismi previsti per gli archivi di controllo.
Normativa e prassi
Provvedimento del 26/04/2007
- Termini e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di liquidazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e al relativo versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07/05/2007).
Risoluzione n. 76 del 23/04/2007 - Soppressione del codice tributo 3905 – Credito imposta comunale sugli immobili (ICI)
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