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Ristrutturare casa
Le detrazioni e le agevolazioni fiscali
Detrazioni Irpef per mutuo ristrutturazione
Chi accende un mutuo per ristrutturare casa, può accedere a una serie di agevolazioni e detrazioni. Ecco quali sono, a chi sono riservate, come richiederle.
Le detrazioni Irpef sono riservate a chi:
- richiede un mutuo ristrutturazione
- richiede un mutuo per il completamento della costruzione e che potranno detrarre dall’Irpef gli interessi passivi e i relativi a oneri accessori corrisposti per i mutui ipotecari.
- realizza gli interventi in conformità al provvedimento comunale regolato dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (all’art. 31, comma 1, lett. D) ora contenuto nell’articolo n. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
La percentuale di detrazione prevista è del 19%, applicabile su un importo massimo di 2.582,28 euro per ogni anno d’imposta. Per accedere alle detrazioni, però, bisogna soddisfare le seguenti caratteristiche:
- il mutuo dovrà essere sottoscritto entro sei mesi antecedenti alla data di inizio dei lavori di costruzione o al più tardi nei diciotto mesi successivi
- il mutuo dovrà essere stipulato dal soggetto che dichiarerà di essere il proprietario dell’immobile
- l’immobile dovrà essere destinato ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori
Detrazioni Irpef per le spese di ristrutturazione
I contribuenti possono detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali. Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
Chi può fruire della detrazione
Tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Quindi non solo i proprietari degli immobili ma anche:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
Per quali lavori spettano le agevolazioni
Sono essenzialmente gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.
La manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Ristrutturazione edilizia
Sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Come fruire delle agevolazioni
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti devono:
Comunicare l’inizio dei lavori
Prima dell’inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello reperibile presso gli uffici territoriali dell’Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A tale modello devono essere allegati:
- la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
- i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
- la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’Ici a decorrere dal 1997, se dovuta.
- la fotocopia della delibera assembleare (per i soli interventi che richiedono tale preventiva delibera) e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori sono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.
- la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, nell’ipotesi in cui questi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Inviare comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:
- generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- natura dell’intervento da realizzare;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell’intervento di recupero.
Pagare con bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Cumulabilità con la detrazione Irpef per il risparmio energetico
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.
La detrazione d’imposta del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
La detrazione Irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
È stata reintrodotta la detrazione Irpef del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati. Una detrazione che si applica solo se:
- l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa avviene entro il 30 giugno 2013.
- l’unità immobiliare acquistata o assegnata fa parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio.
- i lavori sono eseguiti dall’impresa dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.
L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36% calcolata sul 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo.
Per ulteriori informazioni, c’è la “Guida alle Agevolazioni fiscali”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate che contiene le indicazioni aggiornate sulle detrazioni Irpef previste per le spese di ristrutturazione.